Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 92
In vigore dal 26 mar 1891
Il prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell' della legge, con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura, nominando in virtù dell' della legge stessa, un Procuratore incaricato di dedurre o far valere giudizialmente la nullità nell'interesse dell'ente.
Siffatto Decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza dell'ente prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura; o almeno contemporaneamente ad essi.
Contro il Decreto del Prefetto è ammesso, per parte dei rappresentanti l'istituzione, o di chiunque altro vi abbia interesse, ricorso in via gerarchica al Ministro dell'Interno, che deciderà, udito il Consiglio di Stato.
Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il Prefetto è considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti favorevoli o sfatavoli della condanna nelle spose giudiziarie.
Nel caso contemplato dal presente articolo, sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-92