Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 94
In vigore dal 26 mar 1891
Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del Prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall' della legge circa i mezzi col quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto conto dello sviluppo che la istituzione possa ricevere in avvenire sia nelle entrate che nelle spese; e, quando trattasi di fondazione avente un reddito annuo inferiore a lire 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o più comuni che riuniti insieme abbiano meno di 10 mila abitanti, l'indicazione dei motivi pei quali la fondazione dovrebb'essere eccettuata dal concentramento prescritto dall' della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-94