Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 95
In vigore dal 26 mar 1891
Alla domanda nella quale deve essere indicata la località destinata a sede della nuova istituzione, debbono unirsi:
a) l'atto di fondazione;
b) uno schema di statuto organico;
c) il voto del Consiglio comunale, e se la istituzione interessi più comuni della stessa provincia, qnello del Consiglio provinciale;
d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili, quando sono richieste, di cui all' del presente regolamento allorchè trattasi di fondazione testamentaria.
I Prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'Interno, aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunità di secondare la domanda, tenendo conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità del nome e l'operosità della persona e persone che intendono promuovere l'istituzione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-95