Regolamento amministrativoTitolo VI

Art. 100

In vigore dal 26 mar 1891
La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in conformità dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di quelle istituzioni le quali, per il loro vizioso ordinamento o per le variate condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di essere riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono dirette, ovvero riordinate in conformità di quanto è prescritto nel capoverso dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-100

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