Regolamento amministrativoTitolo VI

Art. 102

In vigore dal 26 mar 1891
Per l'attuazione dèsopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell' della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre àvoti dei rispettivi consigli comunali le proposte relative: a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall'; b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli ; c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quelle delle quali è cenno nell'ultimo alinea dell' e dell'; d) alla trasformazione per mancato fine àsensi dell', ed al concentramento, al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare àsensi degli articoli dal 57 al 61 della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-102

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo