Regolamento amministrativo›Titolo VI
Art. 102
102 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Per l'attuazione dèsopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell' della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre àvoti dei rispettivi consigli comunali le proposte relative:
a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall';
b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli ;
c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quelle delle quali è cenno nell'ultimo alinea dell' e dell';
d) alla trasformazione per mancato fine àsensi dell', ed al concentramento, al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare àsensi degli articoli dal 57 al 61 della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-102