Regolamento amministrativo›Titolo VI
Art. 99
In vigore dal 26 mar 1891
Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per iscopo:
1. L'economia o riduzione di spese d'amministrazione e di personale
2. La maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorità;
3. Il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui può disporre;
4. Il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici a quelli fra essi che presentano maggiore utilità, in proporzione dei mezzi di cui può disporre.
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