Regolamento amministrativo›Titolo VI
Art. 103
In vigore dal 26 mar 1891
Tali proposte come pure quelle riferibili all'oggetto degli della legge devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioè:
a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta, ed in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, dètitoli equipollenti, possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura dell'origine e natura dell'istituto;
b) delle antiche regole e costituzioni o degli statuti organici e regolamenti;
c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e di un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali d'ogni singolo istituto, con l'indicazione degli oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto possegga lasciti speciali per l'adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi anche estraneo alla beneficenza, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare di esso;
d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;
e) della deliberazione di proposta secondo i casi espressi dall' della legge;
f) del voto motivato della Giunta provinciale amministrativa;
g) del certificato di pubblicazione e dèreclami che siano stati presentati àtermini dell' della legge e delle opposizioni od osservazioni che fossero state presentate dagli interessati;
h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile e necessario il provvedimento proposto, colla indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l'istituto fosse stato sottoposto dal tempo di sua fondazione in poi.
Nè casi previsti dagli , tali adempimenti verranno fatti a cura del Prefetto, osservate le prescrizioni sancite dal successivo della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-103