Regolamento amministrativoTitolo VI

Art. 108

In vigore dal 26 mar 1891
L'avviso prescritto dal primo capoverso dell' della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto, o modificato dal Ministero dell'Interno per riforme di istituzioni, concentramenti e raggruppamenti, viene pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo comune: se interessano più comuni di una o più provincie, la pubblicazione ha luogo nel Bollettino della Prefettura nella quale ha sede l'istituzione. L'inserzione dell'avviso nel Bollettino della Prefettura deve essere fatta nel corso di un mese dalla comunicazione ufficiale delle proposte e modificazioni di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso nei luoghi indicati nel capoverso precedente. Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni, rimarrà per un mese esposta nelle segreterie del comune o dè comuni e provincie interessate, non che in quella dell'istituto cui si riferisce il provvedimento, affinché chiunque possa averne conoscenza. Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine fissato dalla legge, vengono, a cura del Prefetto, comunicati tosto con le sue deduzioni al Ministero dell'interno per essere trasmessi al Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-108

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