Regolamento amministrativo›Titolo VII
Art. 113
In vigore dal 25 gen 1916
La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:
a) della contabilità delle spese in doppio esemplare;
b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;
c) di un esemplare dello Statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'Istituto ha l'obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello Statuto;
d) della dichiarazione che l'Istituto non ha fondi disponibili per spese estranee allo adempimento del suo scopo secondo il proprio Statuto;
e) di un attestato del Console della Nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto è possibile, le precise generalità del ricoverato (cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione) o in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro, ecc..
Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvederà per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-113