Regolamento amministrativoTitolo VIII

Art. 118

In vigore dal 26 mar 1891
Il ricorso al Prefetto di cui all' della legge deve contenere l'enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente fonda le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva spiegare l'azione popolare, e dovrà essere firmato dalla parte o da un suo mandatario speciale. Il ricorso, mediante rilascio di copia, è notificato all'ufficio del Prefetto, o all'ufficio del Sottoprefetto che lo trasmetterà immediatamente al Prefetto. Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvederà, come per legge ove ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne darà comunicazione all'ufficio competente perché possa provvedervi. In ogni caso darà avviso del ricorso alla legale rappresentanza dell'ente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-118

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