Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 117
In vigore dal 26 mar 1891
L'azione popolare nei limiti e con le condizioni di cui agli della legge è fatta valere:
a) con atto di citazione ai termini del Codice di procedura civile, quando l'attore popolare introduca la lite;
b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di rivocazione ai termini dello stesso Codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza dell'ente;
c) con atto d'intervento in causa in qualunque grado è stato, ai termini del Codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal Cocodice di procedura penale.
In ogni caso l'atto introduttivo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono contenere l'enunciazione della data del ricorso al Prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritti dall'.
L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore o all'avvocato.
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