Regolamento amministrativo›Titolo VII
Art. 115
In vigore dal 26 mar 1891
Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dello spedale deve darne immediato avviso al Console e per mezzo del Prefetto o Sotto Prefetto, al Ministero dell'Interno pei provvedimenti di sua competenza.
Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero, sebbene tale non fosse apparsa al momento dell'ammissione, esso con apposito referto deve avvertirne l'amministrazione dello spedale, e questa entro tre giorni deve darne avviso al Console ed all'autorità politica della provincia o del circondario per le occorrenti disposizioni di rimpatrio o per quelle altre provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-115