Regolamento amministrativo›Titolo VII
Art. 116
In vigore dal 26 mar 1891
L'amministrazione che non ostante il referto del medico trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal R. Governo i provvedimenti suaccennati, è tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'alt. 29 della legge, delle spese cagionate per l'indebita permanenza dello straniero nell'istituto.
Potrà tuttavia essere consentiti una ulteriore permanenza nello spedale dello straniero affetto da malattia cronica quando esso o le persone interessate od il Console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio ufficio secondo gli statuti.
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