Regolamento amministrativo›Titolo VII
Art. 114
In vigore dal 26 mar 1891
L'ammissione d'un malato straniero negli spedali del regno, non avvenuta a richiesta del Console della nazione alla quale appartiene, deve essere al più presto possibile notificata al Console medesimo coll'indicazione della infermità che ne rese necessario il ricovero.
Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano spedali della nazione del malato o che siano destinati alla cura degli stranieri, l'ammalato può esservi trasportato, previo accordo col Console, quando l'ospedale predetto sia Pronto ad accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-114