Regolamento amministrativo›Titolo VII
Art. 109
In vigore dal 26 mar 1891
Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.
Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-109