Art. 109
Regolamento amministrativoTitolo VII

Art. 109

109 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti. Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.
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