Regolamento amministrativoTitolo VI

Art. 106

In vigore dal 26 mar 1891
Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, à sensi dell' della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento: a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purchè la regolarità della loro erogazione sia assicurate con apposito disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico; b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi, od a provvedere al servizio pè bambini lattanti, purchè l'erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio; c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento d'un diploma professionale o di un grado accademico in Istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o mestiere; d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto od il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesso à brefotrofi o da questi dipendenti, purchè debitamente approvate dall'autorità tutoria; e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall' della legge.
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