Regolamento amministrativo›Titolo VI
Art. 106
In vigore dal 26 mar 1891
Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, à sensi dell' della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:
a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purchè la regolarità della loro erogazione sia assicurate con apposito disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;
b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi, od a provvedere al servizio pè bambini lattanti, purchè l'erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;
c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento d'un diploma professionale o di un grado accademico in Istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o mestiere;
d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto od il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesso à brefotrofi o da questi dipendenti, purchè debitamente approvate dall'autorità tutoria;
e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-106