Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 123
In vigore dal 26 mar 1891
Nelle cause di azione popolare, il Prefetto, quando lo stimi opportuno, invierà gli atti della causa al Pubblico Ministero perché questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per ispiegare le sue conclusioni.
Parimenti la Giunta provinciale amministrativa, quando la gravità o le particolari circostanze della causa lo richiedano, può, ai termini degli della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato perché, durante il corso della lite tutelino gli interessi dell'istituzione. In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.
Col consenso dell'Avvocato generale erariale l'incarico di cui sopra sarà dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono Avvocature erariali, agli Uffici dell'Avvocatura erariale.
Ancorchè il Prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo sempre essere notificate le sentenze emanate in causa, le quali non faranno passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al Prefetto, non siano decorsi i termini per impugnarle,
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