Regolamento amministrativoTitolo VIII

Art. 127

In vigore dal 26 mar 1891
L'elenco che à sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non oltre 20 giorni dalla data della registrazione dell'atto. Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai sindaci le comunicazioni prescritte dall' del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3ª, in esecuzione dell' della legge di sicurezza pubblica. Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari, uno dè qual sarà dal Sindaco restituito al ricevitore con dichiarazione di ricevuta. Nè primi 5 giorni di ciascun mese gl'Intendenti trasmettono al Prefetto della rispettiva provincia un esemplare degli elenchi loro inviati dà ricevitori nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalità in favore di enti che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia. Entro 10 giorni successivi i Prefetti devono dare comunicazioni di queste ultime liberalità ai Prefetti delle provincie nei quali sono compresi i comuni interessati per la occorrente comunicazioni ai Sindaci rispettivi.
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