Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 130
In vigore dal 26 mar 1891
Nel caso di eredità l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale à termine dell'articolo 847 e seguenti del Codice di procedura civile, alla denunzia dell'eredità, ai termini dell' della legge 13 settembre 1874, n. 2076.
Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal Tribunale il relativo provvedimento à sensi dell'art. 857 e seguenti del Codice civile.
Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredità o di assumerne l'amministrazione.
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