Regolamento amministrativoTitolo VIII

Art. 126

In vigore dal 26 mar 1891
La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell' della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio. Se la liberalità riguarda uno o più comuni diversi, il Sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei comuni interessati affinché ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione di carità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-126

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo