Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 126
126 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell' della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio.
Se la liberalità riguarda uno o più comuni diversi, il Sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei comuni interessati affinché ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione di carità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-126