Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 125
In vigore dal 25 gen 1916
Per le controversie di cui all' della legge, l'amministrazione interessata dovrà dirigere al Prefetto della provincia un reclamo contenente:
1. La esposizione del fatto e la enunziazione del titolo su cui fonda la propria domanda di rimborso.
2. L'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che dà l'amministrazione ricorrente.
3. L'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere allegati in originale o per copia certificata conforme.
4. La richiesta dell'ordine di pagamento nella somma che sarà liquidata.
Il reclamo dovrà, a cura dell'Amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata, mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.
Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è scritto il ricorso.
La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sarà pur essa allegata ai documenti uniti al ricorso originale da spedirsi al Prefetto.
Il Prefetto invierà il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, nel caso di cui alla lett. a), e al Ministero dell'Interno nel caso di cui alla lett. b) dell' della legge.
La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministero si pronunceranno sui ricorsi non prima di trenta giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso, rilasciata dal destinatario.
Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare alla autorità decidente le loro controdeduzioni al ricorso.
Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro dell'Interno conterranno l'ordine di pagamento entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Tale notificazione sarà fatta per mezzo dell'ufficio postale nella forma prescritta al secondo capoverso di quest'articolo.
Quando l'Amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento, sarà provveduto a norma di legge, salvi sempre gli effetti dell'ultimo capoverso dell'.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-125