Regolamento amministrativoTitolo V

Art. 80

In vigore dal 26 mar 1891
Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza di leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dell'Interno. In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facoltà di richiedere copia di quantunque deliberazione presa dalle Amministrazioni delle istituzioni stesse, di provocarne in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni od inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degli istituititi, di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di denunziarne, occorrendo, i componenti o gli impiegati alla competente autorità giudiziaria, e di segnalare alle ammininistrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto e di quello generale della pubblica beneficenza. Competono pure al Ministro dell'Interno, come autorità politica, le facoltà discrezionali di cui nell'ultimo comma dell' della legge e nel 1° comma dell' di questo regolamento, circa la vigilanza sui comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute nel contributo di soci o con oblazioni di terzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-80

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