Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 75
In vigore dal 26 mar 1891
Per le alienazioni d'immobili l'Amministrazione deve dimostrare alla autorità tutoria la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'Istituto alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-75