Regolamento amministrativoTitolo IV

Art. 77

In vigore dal 26 mar 1891
Nell'esercizio della facoltà accordata all' della legge, la Giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse dell'istituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-77

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