Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 78
In vigore dal 26 mar 1891
Il sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell' della legge, evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere così redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini sostanziali dell'atto soggetto ad approvazione e di apprezzare principali criteri cui s'informarono le deliberazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-78