Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 77
77 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Nell'esercizio della facoltà accordata all' della legge, la Giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse dell'istituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-77