Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 131
In vigore dal 26 mar 1891
Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto od indennità, che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai diritti ed alle indennità in materia penale, per effetto del conseguimento del sussidio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-131