Regolamento amministrativo
Art. 62
In vigore dal 26 mar 1891
Tanto per ragione di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la Giunta provinciale è chiamata a fare dall' della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.
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