Art. 64
Regolamento amministrativo

Art. 64

19 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
La maggior utilità che à sensi dell' della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-64