Statuto
Art. 21
In vigore dal 6 giu 1889
Qualora il giovane non compisse gli studi per i quali ottenne il posto, nel tempo e nei modi stabiliti nel presente regolamento, sarà tenuto irremissibilmente a rifondere alla eredità Buonamici, tutto quanto avrà percetto per detto titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-21