Statuto

Art. 18

In vigore dal 6 giu 1889
Solamente per causa di malattia o di altro motivo giusto e plausibile che abbia impedito al giovane di soddisfare all'impegno assunto, indipendentemente dalla sua volontà, potrà, previa domanda, ottenere una proroga alla giustificazione che sopra, ed ottenere la remissione in buon giorno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-18

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