Statuto

Art. 22

In vigore dal 6 giu 1889
Ove il giovane lasci gli studi, o per morte o per malattia che gli impedisca di applicarsi allo studio, o per altra causa duratura; esclusa qualunque condanna penale, cessa ipso facto il godimento del posto di studio senza obbligo di rifondere il percetto, ma anzi con diritto in lui o negli eredi, a percepire l'assegno per il tempo già decorso. Il giovane chiamato al servizio militare avrà diritto di ottenere una proroga al conseguimento dell'abilitazione, per un tempo uguale a quello trascorso sotto le armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-22

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