Statuto
Art. 23
In vigore dal 6 giu 1889
Dalle decisioni della Commissione è ammesso il ricorso ai consigli comunali di Dicomano e San Godenzo.
Sarà poi devoluta alla decisione dell'autorità competente qualunque controversia potesse insorgere fra le due comunità di Dicomano e San Godenzo, non tanto nella collazione dei posti di studio, quando nella applicazione del presente statuto, e per qualsivoglia altro titolo che interessi l'istituzione Buonamici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-23