Art. 1

In vigore dal 6 giu 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il testamento del 23 settembre 1603, col quale Nicolò Buonamici, cittadino fiorentino, istituisce pensioni di studio a favore dè giovani di Dicomano e San Godenzo; Veduto lo schema di statuto approvato dai consigli comunali di Dicomano e San Godenzo; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo Articolo unico. È approvato lo statuto organico della fondazione di studio Buonamici, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale viale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 aprile 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1889. Reg. 168. Atti del Governo a f. 119. Mandillo. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. P. BOSELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-rd-1

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