Statuto
Art. 24
In vigore dal 6 giu 1889
La nomenclatura e l'applicazione degli studi professionali di che negli del presente statuto, secondo le norme attualmente in vigore, s'intenderanno variate senza bisogno di speciale modificazione nel contesto dei detti articoli, ogni qualvolta subiscano modificazioni le leggi ed i regolamenti sulla pubblica istruzione del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-24