Statuto
Art. 4
In vigore dal 6 giu 1889
Si conferiscono per sei anni onde laurearsi nelle facoltà di giurisprudenza, di medicina, chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di filosofia e di lettere; nonché per conseguire il diploma di ingegnere civile, di ingegnere navale e di ingegnere architetto; la promozione a tenente nelle armi di artiglieria, del genio e dello stato maggiore dell'esercito nazionale; e per l'abilitazione nella scultura e nella pittura.
Gli aspiranti ai posti di studio per la scultura e per la pittura, insieme colle altre giustificazioni di che nell', dovranno provare di aver conseguito la licenza liceale e dimostrare una naturale disposizione per le arti belle.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-4