Statuto

Art. 5

In vigore dal 6 giu 1889
Sono poi conferiti per quattro anni per abilitarsi all'esercizio della farmacia, del notariato, della agrimensura, agronomia e veterinaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-5

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