Statuto

Art. 9

In vigore dal 6 giu 1889
È lasciato in facoltà della Commissione lo stabilire a seconda dei casi l'ammontare del sussidio da concedersi, purchè questo non oltre passi mai le lire trecento all'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-9

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