Statuto
Art. 9
In vigore dal 6 giu 1889
È lasciato in facoltà della Commissione lo stabilire a seconda dei casi l'ammontare del sussidio da concedersi, purchè questo non oltre passi mai le lire trecento all'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-9