Statuto
Art. 12
In vigore dal 6 giu 1889
Quando siavi luogo a scelta fra più concorrenti si osserverà l'ordine di prelezione stabilito dall'; quindi tra i giovani aventi i medesimi requisiti avrà la preferenza colui che sarà dichiarato il più meritevole dopo un esame di esperimento.
La Commissione stabilirà volta per volta le norme per gli esami che sopra non che gli esaminatori; e sempre in armonia col titolo per il quale viene richiesto il posto, e con i regolamenti in vigore sulla pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-12