Statuto
Art. 16
In vigore dal 6 giu 1889
Il godimento dell'assegno inerente al posto di studio, per il primo anno avrà sempre principio dal primo novembre successivo alla regolare e definitiva concessione del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-16