Statuto
Art. 20
In vigore dal 6 giu 1889
Trattandosi di un assegno per sussidio o premio, questo verrà pagato semestralmente sopra certificati da designarsi volta per volta ed a seconda dei casi dalla Commissione stessa, dai quali certificati risulti chiaramente la frequenza e il profitto del giovane sussidiato nello studio e senza obbligo di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-20