Statuto

Art. 19

In vigore dal 6 giu 1889
Il concessionario del posto Buonamici e per esso il padre od il tutore, se figlio di famiglia, per ritirare l'assegno del posto di studio, pagabile di semestre in semestre, dovrà far constare della frequenza ai corsi di studio e della promozione di classe per mezzo di regolari certificati; i quali certificati andranno a corredo del relativo mandato di pagamento. In questo caso sarà inoltre tenuto a fornire alla istituzione idonea garanzia ipotecaria, in rendita pubblica o mediante fideiussione, da riconoscersi per valida e sufficiente dalla Commissione, sotto la sua responsabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-19

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Art. 19 Che approva lo statuto organico della fondazione di studio Buonamici a favore dei giovani di Dicomano e San Godenzo (Firenze). — Testo vigente | Portale Normativo