Statuto

Art. 17

In vigore dal 6 giu 1889
S'intenderà decaduto dal godimento del posto e come non avvenuta la concessione, quel giovine che non potrà giustificare entro un anno, dal giorno in cui il posto avrà cominciato a decorrere, di avere regolarmente intrapresi gli studi per i quali gli fu concesso. E parimente s'intenderà decaduto quello che non potrà giustificare o non avrà giustificato di averli compiuti entro due anni dopo spirato il termine pel quale sarà fatta la concessione medesima.
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