Statuto
Art. 17
17 / 26In vigore dal 6 giu 1889
S'intenderà decaduto dal godimento del posto e come non avvenuta la concessione, quel giovine che non potrà giustificare entro un anno, dal giorno in cui il posto avrà cominciato a decorrere, di avere regolarmente intrapresi gli studi per i quali gli fu concesso.
E parimente s'intenderà decaduto quello che non potrà giustificare o non avrà giustificato di averli compiuti entro due anni dopo spirato il termine pel quale sarà fatta la concessione medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-17