Statuto

Art. 25

In vigore dal 6 giu 1889
Col presente statuto che avrà vigore immediatamente dopo avvenuta la superiore approvazione, s'intende derogato a qualunque precedente contraria o diversa disposizione, pratica od interpretazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-25

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