Statuto
Art. 7
In vigore dal 6 giu 1889
Potrà estendersi per altri due anni il godimento del posto conferito per quattro, a quel giovine, che avendo compiuto gli studi, per i quali ottenne il posto suddetto, nel termine stabilito, intenda con questa proroga di laurearsi nella facoltà in cui si è iniziato in precedenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-7