Statuto

Art. 7

In vigore dal 6 giu 1889
Potrà estendersi per altri due anni il godimento del posto conferito per quattro, a quel giovine, che avendo compiuto gli studi, per i quali ottenne il posto suddetto, nel termine stabilito, intenda con questa proroga di laurearsi nella facoltà in cui si è iniziato in precedenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo