Statuto

Art. 6

In vigore dal 6 giu 1889
Ancorchè il giovane conseguisca la laurea o l'abilitazione che sopra, prima di sei o respettivamente di quattro anni, stabiliti dai precedenti avrà ciò non ostante diritto di godere del posto per l'intiero predetto termine, purchè ne profitti nelle pratiche relative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-6

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